POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI
San Lazzaro - Vergato - Casalecchio
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
IDENTITA’ ASSOCIATIVA E FINALITA’
Articolo 1
E’ costituita una associazione polisportiva dilettantistica denominata “Associazione Polisportiva dilettantistica “Diavoli rossi”, con sede in S. Lazzaro, presso Centro di salute mentale , Via del seminario 1 ,sua durata è illimitata.
Articolo 2
L’ “associazione polisportiva dilettantistica”Diavoli Rossi” è una libera associazione senza scopo di lucro, motivata dalla decisione dei Soci di vivere l’esperienza ricreativa con finalità sportive, culturali ed educative anche come strumento di promozione sociale e di lotta alla marginalità adottato in diversi settori dello svantaggio psicosociale per affermare logiche antirazziste e diffondere una cultura della pace. La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del bilancio;si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie , personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonchè agli statuti e ai regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Sono suoi scopi ordinari:
- Promuovere il diritto allo sport e alla cittadinanza delle persone a rischio di esclusione sociale che rischiano di rimanere ai margini dei circuiti sportivi;
- Promuovere una cultura dello sport etico e partecipato che sviluppi legami e scambi tra le diverse componenti sociali, superando le logiche competitive e diventando, in tal modo, strumento di conoscenza anziché di affermazione individuale;
- Promuovere e partecipare ad occasioni che affermino valori dell’inclusione sociale all’interno di una cultura della pace ed antirazzista.
Sono campi prioritari di iniziativa e attività dell'Associazione:
- La proposta costante dello sport ai giovani;
- L’organizzazione di attività sportiva dilettantistica aperta a tutti;
- L’offerta alla città di iniziative sportive che creino un legame di senso tra pratiche sportivo-ricreative e cultura locale;
- Impegnarsi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti e potenziati servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica accessibili alle fasce sociali a rischio emarginazione;
- Promuovere ed attuare nell’ambito delle attività gestite o collegate ai fini istituzionali della polisportiva gli inserimenti formativi e lavorativi per persone con svantaggio psicosociale a bassa contrattualità sociale;
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport dilettantistico e ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.
TITOLO II
I SOCI
Articolo 3
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 4
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 5
La qualifica di Socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I Soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
Articolo 6
I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO III
RECESSO - ESCLUSIONE
Articolo 7
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 8
Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto. Degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’articolo 8, e devono essere motivate.
Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE
Articolo 10
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Articolo 11
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO V
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 12
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Articolo 13
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Qualora se ne ravvisi la necessità l’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 14
L’assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 15
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 16
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 19
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 20
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 21
Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 22
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VI
Scioglimento
Articolo 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, esistente le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Articolo 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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